Contattaci senza impegno per una consulenza gratuita o per una richiesta informazioni.
ContattaciLe prime norme che regolamentano l’uso dell’amianto risalgono al 1986 con l’ordinanza del Ministero della Sanità che ne limita l’immissione nel mercato. Nel corso degli anni la normativa sulla gestione dell’amianto in edilizia ha subito continui aggiornamenti Leggi precise regolano, con complessi ed articolati provvedimenti, ogni singola fase dei procedimenti tecnici e amministrativi da attuare in presenza o sospetta presenza di amianto.
La legge 257/92 (Cessazione dell’impiego dell’amianto) ed una corposa serie di provvedimenti normativi ad essa correlati, fissano precise ed inderogabili norme tecniche e standard di comportamento per la corretta e sicura realizzazione di interventi che direttamente o indirettamente si svolgano in presenza di amianto. Il Decreto legislativo n. 81/08 prevede all’art. 256 la presentazione del Piano di Lavoro all’Organo di vigilanza (ASS - ULSS - ASL) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori per interventi di rimozione e demolizione e non è più prevista la facoltà, da parte degli organi, di rilasciare prescrizioni all’art. 250 la presentazione di una Notifica per interventi di sovracopertura, incapsulamento, e rimozione delle lastre di eternit a terra e per tutte le attività di manutenzione senza rimozione e demolizione. Adeguarsi alle vigenti e severe normative significa dunque, rivolgersi ad imprese specializzate ed abilitate ovvero in possesso dell’iscrizione all’Albo.
E’ vietato a chiunque non sia iscritto l’esecuzione dei lavori di bonifica. Le sanzioni previste per chi opera senza rispettare le prescrizioni imposte dalla legge sono pesanti e spaziano da multe salatissime all’applicazione dei procedimenti penali o alla sospensione dell’attività svolta dall’azienda coinvolta, oltre ad eventuali possibili sanzioni anche per la committenza o la Direzione Lavori.